Bonus Bebè – Domande per l’assegno di natalità
Via libera alle richieste per il Bonus Bebè, il sostegno alle coppie fresche di paternità e maternità che vale 960 euro (80 euro al mese) per i nuclei con reddito Isee fino a 25mila euro, raddoppiati a 1.920 euro per chi si ferma a 7mila euro di reddito (160 euro al mese). Da lunedì prossimo, 11 maggio 2015, sarà possibile presentare le domande per poter fruire dell’assegno di natalità per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017.
La notizia arriva dall’Inps, che ha diffuso una circolare che fornisce tutte istruzioni operative e tecniche per la disciplina di dettaglio di questa prestazione. “La domanda può essere presentata da uno dei genitori che siano cittadini italiani o comunitari oppure cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo. Al momento della domanda il richiedente deve essere residente in Italia e convivente con il figlio per il quale si richiede l’assegno. Una condizione essenziale per accedere all’assegno è il possesso di un’ attestazione Isee, in corso di validità con un valore non superiore 25.000 euro annui“, ricorda l’Istituto.
L’assegno decorre dalla data di nascita o di ingresso in famiglia, ed è corrisposto in rate mensili di 80 euro dall’Inps fino al terzo anno di vita del bambino, oppure fino al terzo anno dall’ingresso in famiglia del figlio adottato o in affido preadottivo. Per i nuclei familiari in possesso di un Isee non superiore a 7.000 euro annui, l’importo è corrisposto in rate mensili di 160 euro con le stesse decorrenze e durate.
Per accedere all’assegno, bisogna presentare domanda all’Inps solo per via telematica, attraverso uno dei tre canali:
– WEB – Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it – Servizi on line);
– Contact Center Integrato – numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
– Patronati – attraverso i servizi offerti dagli stessi.
La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita del bambino o dall’ingresso in famiglia a seguito di adozione o affidamento preadottivo. C’è una disposizione transitoria, per le nascite o adozioni avvenute tra il 1° gennaio 2015 e il 27 aprile 2015: in quei casi, il termine di 90 giorni per la presentazione della domanda decorre dal 27 aprile. Pertanto, sempre per quei casi, il termine di 90 giorni utile per presentare tempestivamente la domanda di assegno coincide con il 27 luglio 2015. Per le domande di assegno presentate invece oltre i 90 giorni – e per quelle interessate dal periodo transitorio, oltre il 27 luglio 2015 – l’assegno spetta a decorrere dalla data di presentazione della domanda.