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Modello Unico

Modello Unico

CHI DEVE PRESENTARE IL MODELLO UNICO PERSONE FISICHE

Sulla base delle disposizioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono obbligati a presentare il Modello UNICO i contribuenti tenuti alla presentazione di almeno due delle seguenti dichiarazioni:
– dei redditi;
– dell’IVA;
– dell’IRAP;
– dei sostituti d’imposta ed intermediari, Mod. 770 ORDINARIO, se scelgono di comprenderlo nella dichiarazione unificata.

A tutt’oggi viene utilizzato dai contribuenti che non hanno presentato il modello 730 entro i termini stabiliti.

MODELLO 730 INTEGRATIVO E MODELLO UNICO INTEGRATIVO

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione o la rettifica comporta un maggior credito o un minor debito, a sua scelta può presentare un Modello 730 integrativo oppure un Modello Unico Persone Fisiche. La presentazione del Modello 730 integrativo va effettuata ad un CAF, anche se il contribuente ha fruito dell’assistenza fiscale del Sostituto d’imposta. La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate dal Modello 730 ordinario e quindi non fa venire meno l’obbligo al Sostituto d’imposta di effettuare i rimborsi d’imposta o trattenere le somme dovute in base al Modello 730-4. Qualora gli errori od omissioni corretti con il Modello unico comportino un minore credito o un maggiore debito d’imposta (ad esempio l’omessa o parziale indicazione di un reddito), il contribuente dovrà provvedere ai conseguenti maggiori versamenti d’imposta. Egli potrà avvalersi del “Ravvedimento operoso”. Il Modello Unico può essere presentato entro le scadenze previste per l’anno in corso (dichiarazione correttiva nei termini). Nel caso in cui si riscontri l’errore commesso oltre il termine di presentazione, il contribuente potrà regolarizzare la propria posizione mediante un Modello Unico integrativo.

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